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Disposizioni concernenti il Comune di Arzano: chiarimento dalla Regione Campania

22/10/2020 - La nota riguarda in particolare le disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., riguardanti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano.



Pubblicato da

Rete Civica Metropolitana

Con riferimento all’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale-. Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., concernenti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano, VISTO il DPCM 10 aprile 2020, richiamato nell’Ordinanza n. 82/2020, SENTITA la competente ASL NA 2 Nord, si precisa quanto segue: 1. La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana. 2. Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile 2020, che si riportano in calce al presente atto. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. 3. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario.

In allegato la nota

Al link l' ordinanza:

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-82-del-20-10-2020.pdf


Allegato: 1039_chiarimento-n-38-del-21-10-2020.pdf